La retroattività e la postuma - il regime claims made
La retroattività illimitata col DM 22/09/2016
La comparazione di più preventivi per una polizza rc professionale con garanzie chiare ed ampie, costituisce una difesa della quale non si può fare a meno. Non tutte le polizze professionali presenti sul mercato assicurativo italiano presentavano fino ad ottobre 2017 condizioni di contratto idonee a garantire una copertura completa.
Col Decreto Orlando entrato in vigore ad ottobre 2017, oggi le polizze professionali per avvocati presentano tutte una retroattività illimitata.
Segue la trattazione delle ipotesi in cui in una polizza sia o meno operante la garanzia della retroattività ai fini di una corretta cognizione di tale copertura.
Le Assicurazioni di Responsabilità Civile Professionale sono caratterizzate da una clausola che prende il nome di “claims made” la quale, permette di coprire le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta dopo la stipula della polizza RC Professionale originate da errori professionali non noti fino a quel momento. In tale contesto si inserisce la cd. Garanzia PREGRESSA o RETROATTIVA.
Caso 1 – SENZA Retroattività o Pregressa
per rendere operante la copertura assicurativa, sia il FATTO professionale generatore del danno che la successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO - CIRCOSTANZA NOTA dovranno verificarsi DOPO la stipula dell’Assicurazione.
Caso 2 – CON Retroattività o Pregressa
Per rendere operante la copertura assicurativa, il FATTO professionale generatore del danno potrà verificarsi anche prima della stipula della polizza professionale Avvocato, sempre che la RICHIESTA DI RISARCIMENTO - CIRCOSTANZA NOTA giungerà per la prima volta dopo la stipula dell’Assicurazione professionale e all’Avvocato nulla era noto prima della stipula della polizza stessa.
Quindi?
Fatta questa doverosa premessa se acquisto una polizza RC Professionale con 5 anni di pregressa significa che mi copre per gli errori professionali posti in essere fino ai 5 anni precedenti la stipula della Assicurazione RC Avvocato che abbiano generato per la prima volta una RICHIESTA DI RISARCIMENTO - CIRCOSTANZA NOTA dopo la stipula stessa.
È evidente che per un Avvocato che abbia appena iniziato l’attività professionale, nella fase di stipula di un’assicurazione a tutela dei rischi professionali non avrà importanza l’acquisto anche di una garanzia pregressa in quanto non è stata esercitata l’attività di professionale negli anni precedenti.
Altro aspetto fondamentale delle polizze per Avvocati in regime “claims made” è sapere cosa accade dopo la scadenza dell’assicurazione professionale. Le richieste di risarcimento generate da fatti professionali posti in essere anche in un passato abbastanza remoto sono comunque coperte dalla polizza RC Avvocato sempre che giungano per la prima volta PRIMA della scadenza della Polizza Professionale stipulata dall’Avvocato. Quindi se scade la polizza professionale e l’Avvocato non la rinnova, una eventuale RICHIESTA DI RISARCIMENTO - CIRCOSTANZA NOTA giunta dopo la scadenza non verrà più coperta dalla Compagnia. Tale mancanza di copertura assicurativa accade anche se il fatto che ha originato la richiesta è posto in essere durante la vigenza della Polizza RC Avvocato che non è stata più rinnovata.
Quindi, in teoria, poiché tutte le polizze per Avvocati in regime “claims made” dopo la scadenza non conferiscono più copertura l’Avvocato dovrebbe tenere in vita la sua polizza professionale anche quando non eserciterà più l’attività professionale al fine di consentire l’accoglimento di richieste di risarcimento pervenute anche dopo anni dal fatto professionale che le ha originate e dalla cessazione dell’attività.
E’ opportuno quindi introdurre la cd. Postuma o ultrattività della copertura, altra clausola tipica dell’ assicurazione professionale. Per ovviare proprio al problema appena descritto se in futuro prevedo la cessazione dell’attività professionale (come ad es. pensionamento, ecc.) acquisto la cd. Copertura Postuma.
L’ultrattività o postuma conferisce una garanzia operante per le condotte colpose poste in essere DURANTE il periodo di validità della polizza RC Avvocato che hanno generato una RICHIESTA DI RISARCIMENTO - CIRCOSTANZA NOTA ricevuta per la prima volta DOPO la cessazione dell’Assicurazione. E’ evidente che se prevedo di andare in pensione a breve mi occorre acquistare un garanzia postuma (preferibilmente illimitata) che consente di accogliere le eventuali richieste di risarcimento pervenute dopo la cessazione definitiva dell’attività professionale e della scadenza della polizza professionale.
Altro esempio riguarda l’ipotesi che la Compagnia attuale a scadenza contratto decida di non rinnovare più l’Assicurazione professionale RC Avvocato e nel contempo le nuove Compagnie propongono polizze per Avvocato con retroattività limitata.
Cosa accade, quindi, per le Assicurazioni Professionali stipulate con Compagnie diverse nel corso degli anni senza soluzione di continuità? Premesso quanto sopra, nel caso di rinnovo di polizza RC Avvocato con una Compagnia diversa è necessario acquistare la nuova assicurazione professionale per RC Avvocato munita di una retroattività almeno pari agli anni di precedente attività professionale (ricordando che la precedente polizza una volta scaduta non concederà più la copertura).
Per cui le polizze in regime di “claims made” comportano vantaggi all’assicurato perché vincolano l’efficacia della copertura ad un dato obiettivo della RICHIESTA DI RISARCIMENTO - CIRCOSTANZA NOTA svincolando l’efficacia della copertura dall’accertamento di circostanze non sempre facilmente riscontrabili (quali ad esempio il momento dell’accadimento del fatto o il momento del manifestarsi del danno).
La clausola “claims made” tuttavia presenta degli svantaggi qualora non sia associata a forme di garanzie supplementari quali la “retroattività” e la “postuma".